Permesso e carta di soggiorno dei cittadini extracomunitari

A chi è rivolto

Ai cittadini extracomunitari e agli apolidi muniti di passaporto valido (o altro documento equivalente) con visto d'ingresso e di determinati requisiti. Ai cittadini extracomunitari autorizzati ad entrare in Italia per motivi di protezione temporanea (vittime di guerra, calamità naturali ed altro), anche se privi di visto d'ingresso. In tal caso è necessario un apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai cittadini dell'Unione europea senza bisogno del visto d'ingresso.

L'ingresso in Italia

"Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari. In caso di atterraggio o attracco, a causa di forza maggiore, in luoghi dove non esistono i controlli di frontiera, il comandante del porto o il direttore dell'aeroporto, previa comunicazione al Questore o ai comandi di polizia e agli uffici sanitari marittimi o aerei, possono autorizzare lo sbarco".

Chi rilascia il visto

"Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine e di residenza dello straniero. Le rappresentanze diplomatiche o consolari di altri stati aderenti all'Accordo di Schengen per un soggiorno non superiore a 3 mesi. Gli uffici di polizia di frontiera italiana, in casi di assoluta necessità, per la durata massima di 5 giorni per il transito e 10 giorni per il soggiorno. Con il rilascio del visto sono comunicati per iscritto agli stranieri i diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia. Nel caso di ingresso (per un periodo non superiore a 90 giorni) per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito, il visto non deve essere richiesto dai cittadini appartenenti ai seguenti Paesi: Andorra - Argentina - Australia - Bolivia - Brasile - Brunei - Canada - Cile - Cipro - Colombia - Corea Del Sud - Costa Rica - Croazia - Ecuador - El Salvador - Estonia - Giappone - Guatemala - Honduras - Islanda - Israele - Lettonia - Liechtenstein - Lituania - Malesia - Malta - Monaco - Messico - Nicaragua - Norvegia - Nuova Zelanda - Paraguay - Polonia - Repubblica Ceca - San Marino - Santa Sede - Singapore - Slovacchia - Slovenia - Stati Uniti - Svizzera - Ungheria - Uruguay - Venezuela".

Dove

La richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata all'Ufficio stranieri, ove l'interessato provvederà a compilare l'apposito modulo. La prima richiesta di permesso di soggiorno deve essere fatta entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia. La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini extracomunitari deve essere presentata alla Questura, ove l'interessato provvederà a compilare l'apposito modulo- istanza - e potrà essere rilasciata solo se il richiedente:
1. è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;
2. possiede, all'atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consente un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l'attività pastorale è a tempo indeterminato, eccetera);
3. ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
4. non è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati.

L'interessato deve produrre:

copia del passaporto o documento equipollente;

copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;

certificato del casellario giudiziale;

4 fotografie.

La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi. In tal caso, l'interessato deve produrre anche:

documentazione attestante il rapporto di parentela. I documenti esteri devono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica italiana;

disponibilità di un alloggio.

"La carta di soggiorno è a tempo indeterminato (senza scadenza), ma deve essere vidimata entro 10 anni dal rilascio. E' valida come documento di identificazione per 5 anni dal rilascio, al termine dei quali deve essere rinnovata".

Il permesso di soggiorno

La richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata personalmente presso l'Ufficio stranieri, ove l'interessato provvederà a compilare l'apposito modulo con l'assistenza del personale in servizio allo sportello. Si rammenta che la prima richiesta di permesso di soggiorno deve essere fatta entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia.

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Allegare all'istanza la seguente documentazione:

4 fotografie

marca da bollo da Euro 11

passaporto valido con relative fotocopie

certificato di residenza o autocertificazione del domicilio

impegnativa di lavoro con firma autenticata

stato di servizio o denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S.

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Allegare all'istanza la seguente documentazione:

4 fotografie

marca da bollo da Euro 11

passaporto valido con relative fotocopie

certificato di residenza o autocertificazione del domicilio

partita I.V.A

iscrizione al Registro Esercenti Commercio

licenza comunale per le attività se è prevista

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Allegare all'istanza la seguente documentazione:

4 fotografie

marca da bollo da Euro 11

passaporto valido con relative fotocopie

certificato di residenza o autocertificazione del domicilio

iscrizione alle liste di collocamento

Permesso di soggiorno per studio

Allegare all'istanza la seguente documentazione:

4 fotografie

marca da bollo da Euro 11

passaporto valido con relative fotocopie

attestato di frequenza al corso di studi seguito

copertura assicurativa nel caso di studi universitari

Permesso di soggiorno per famiglia

Allegare all'istanza la seguente documentazione:

4 fotografie

marca da bollo da Euro 11

passaporto valido con relative fotocopie

certificato di residenza o autocertificazione del domicilio

stato di famiglia e certificato di matrimonio

Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari

La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini extracomunitari deve essere presentata personalmente presso la Questura, ove l'interessato provvederà a compilare l'apposito modulo con l'assistenza del personale in servizio allo sportello. La carta di soggiorno prescinde dall'attività svolta, ma potrà essere rilasciata solo se il richiedente:

1. è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;

2. possiede, all'atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consente un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l'attività pastorale è a tempo indeterminato, eccetera);

3. ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;

4. non è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati.

Oltre all'istanza, l'interessato deve produrre:

copia del passaporto o documento equipollente;

copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;

certificato del casellario giudiziale;

4 fotografie.

La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi. In tal caso, occorre anche:

documentazione attestante il rapporto di parentela. I documenti esteri devono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica italiana;

disponibilità di un alloggio.

La carta di soggiorno è a tempo indeterminato (senza scadenza), ma deve essere vidimata entro 10 anni dal rilascio. E' valida come documento di identificazione per 5 anni dal rilascio, al termine dei quali deve essere rinnovata.