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ACCESSO CIVICO

Il legislatore introduce la nozione di "accesso civico", con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina dell'ACCESSO CIVICO di cui al D.Lvo n. 33/2013 è stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

L’articolo 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal citato d.lgs. 97/2016 ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013.

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf

Il Comune di Marano Lagunare ha individuato nella figura del Segretario Comunale Dott.ssa  Luisa Cantarutti il Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione e il Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei responsabili di settore, incaricati di concludere i procedimenti amministrativi.

Di seguito i dati utili per i contatti:

Recapiti del Segretario Comunale del Comune di Marano Lagunare:


Come presentare l'istanza: utilizzare l'apposito modulo e inviarlo:
 

  • o in allegato, via mail, all'indirizzo email segretario@comune.maranolagunare.ud.it (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico"), allegando scansione di un documento d'identità valido;
  • o di persona, presentando presso la sede municipale - ufficio protocollo in Piazza Rinaldo Olivotto 1 Marano Lagunare (UD) piano Terra  il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido

REGISTRO ACCESSI

Obiettivi accessibilità